Primissime riflessioni sui modelli organizzativi decentralizzati (DAO) nel diritto dell'impresa

Autori: Raffaele Lener e Salvatore L. Furnari

Sommario: 1. Le imprese collettive decentralizzate — 2. Le caratteristiche di una DAO — 3. Le DAO e il diritto societario — 4. Considerazioni conclusive.

Nota: si tratta di una versione più sintetica e ravvicinata dello studio degli stessi autori "Prime riflessioni su DAO e principi generali del diritto dell'impresa" (Rivista di diritto privato, 3/2022). Le tesi di fondo coincidono; questo contributo è più snello e privo delle sezioni sui casi pratici (DAA/HOPR/dOrg/LAO) e sulle DAICO.

1. Le imprese collettive decentralizzate

La tecnologia DLT ha permesso la nascita delle DAO (Decentralized Autonomous Organization), strutture organizzative innovative usate frequentemente per l'attività d'impresa.

Caratteristiche essenziali:

Autonomia: le DAO sono gestite da (o utilizzano) uno smart contract, che canalizza e dà forma "gestionale" alle scelte della massa diffusa dei token holder ed esegue materialmente le decisioni.
Decentralizzazione: nessun partecipante assume "formalmente" il ruolo di amministratore né esercita un controllo esclusivo.

Riconoscimento normativo della DLT: art. 8-ter d.l. 135/2018 (conv. l. 12/2019). Le DAO sono nate senza una riflessione sulla loro struttura giuridica (fenomeno essenzialmente on-line), con conseguente incertezza sul rapporto tra i token holder e tra questi e la DAO.

2. Le caratteristiche di una DAO

Si scompone l'acronimo nei concetti di "organizzazione decentralizzata" e "autonomia".

Autonomous Agent: enti informatici che dipendono dall'uomo solo per la creazione; poi funzionano a prescindere dai programmatori (es. i virus informatici, capaci di auto-replicarsi). Caratteristica: svolgere e riprodurre nel tempo i compiti programmati senza interferenza umana.

Organizzazione Decentralizzata: organizzazione non gerarchica, priva di un "organo centrale". Le azioni sono stabilite ex ante da regole condivise o indotte da meccanismi premiali, verificabili anche via smart contract. A differenza delle strutture piramidali, l'utilità finale è raggiunta egoisticamente da ciascun partecipante (esempio: la blockchain di Bitcoin, con miner e trader). Decisioni prese in modo diffuso, di norma a maggioranza; il potere di proporre una votazione spetta di regola a tutti i token holder.

Definizione rigorosa di DAO: Organizzazione Decentralizzata la cui gestione è affidata a un Autonomous Agent (software autonomo dai partecipanti e dai programmatori). Organizzazione di persone e beni, gestita autonomamente e con struttura decentralizzata. L'autonomia dovrebbe escludere l'ingerenza umana almeno nella fase gestoria (day-to-day).

Nella pratica i token holder versano il capitale e ricevono utilità e (limitati) poteri amministrativi. Distinzione:

DAO completamente autonome: ai token holder solo diritti economici/utilità, nessun diritto amministrativo.
DAO semi-autonome: ai partecipanti anche poteri gestori di "indirizzo" (ambito imprenditoriale dell'attività, distribuzione dei risultati).

Cenni: le DAO a vocazione imprenditoriale sono dette anche DAC (Decentralized Autonomous Corporation); una DAO con grado di autonomia trascurabile sarebbe solo una "DO".

3. Le DAO e il diritto societario

L'interpretazione più rigorosa (DAO gestita esclusivamente da algoritmi) contrasta con le norme vigenti, che presuppongono almeno una persona fisica al vertice della gestione. Nella pratica la gestione compete a smart contract e token holder e non è mai totalmente delegata a un algoritmo (DAO semi-autonome): ciò risolve il problema della direzione umana ma impone di qualificare ruoli e responsabilità dei partecipanti.

Rischio: se la DAO esercita in comune attività d'impresa senza chiara struttura legale, i token holder rischiano di essere considerati soci di una società in nome collettivo irregolare, con responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.

Società di capitali:

S.p.A.: modello apparentemente più affine (token ≈ azioni), ma le norme sull'amministrazione, per la loro "centralizzazione", mal si adattano alla decentralizzazione delle DAO. La gestione spetta inderogabilmente agli amministratori (art. 2380-bis c.c.).
S.r.l. (soluzione più favorevole): è possibile attribuire compiti gestori direttamente ai soci "in quanto tali"; la gestione può porsi "ufficialmente" in capo ai soci, che amministrano tramite l'interazione dei token con gli smart contract.

Problema della S.r.l. — circolazione delle quote: le quote non possono essere rappresentate da token; al più si creano sistemi "artificiali" in cui i token sono meri strumenti di comunicazione dell'intenzione di trasferire, non equivalenti alle quote. Soluzione meno artificiale: il metodo alternativo dell'art. 100-ter TUF (intestazione a intermediario autorizzato).

4. Considerazioni conclusive

I nuovi modelli DLT mettono a dura prova il diritto societario: costituire una DAO in Italia non è impossibile, ma non è facile. Gli ostacoli maggiori riguardano la disciplina delle S.r.l. e i sistemi di circolazione delle quote (che, a differenza delle azioni di S.p.A., non sono destinate alla circolazione tra il pubblico).

Il legislatore è già intervenuto con il metodo alternativo dell'art. 100-ter TUF per favorire start-up e crowdfunding. Proposta de iure condendo: non sarebbe "snaturante" una modifica legislativa che aggiorni il meccanismo dell'art. 100-ter TUF prevedendone l'adattamento alla tecnologia blockchain.

Riferimenti principali citati
Art. 8-ter d.l. 135/2018 (conv. l. 12/2019) — definizione di DLT
Art. 2380-bis c.c. — competenza gestoria degli amministratori nella S.p.A.
Art. 100-ter TUF — regime alternativo di circolazione delle quote di S.r.l.
SEC, report investigativo n. 81207 del 25 luglio 2017 (TheDAO come "unincorporated organization")
Dottrina: Buterin; Kaal; De Filippi–Wright; Ortolani; Metjach; Tullio; Mosco; de Luca; Lener–Furnari, Company law during the blockchain revolution