DAO e Impresa Collettiva

Autori: Raffaele Lener (Professore Ordinario di Diritto dei Mercati Finanziari, Università di Roma Tor Vergata) – Salvatore L. Furnari (PhD, Università di Roma Tor Vergata)

Sommario: 1. L'impiego della tecnologia DLT nell'organizzazione delle imprese collettive. – 2. Definizione e descrizione del fenomeno DAO (2.1 Il concetto di "autonomia" negli Autonomous Agent; 2.2 Le Organizzazioni Decentralizzate; 2.3 Classificazione ed esempi; 2.4 I tentativi di dotare le DAO di una struttura giuridica). – 3. Le DAO e il diritto delle imprese (3.1 Il problema di fondo; 3.2 DAO come imprese collettive; 3.3 DAO e S.p.a.; 3.4 DAO a "responsabilità limitata"). – 4. Ripensare le DAO come infrastrutture.

1. L'impiego della tecnologia DLT nell'organizzazione delle imprese collettive

La tecnologia DLT (Distributed Ledger Technology, base delle infrastrutture note come blockchain) ha permesso lo sviluppo delle DAO — strutture organizzative innovative usate per offrire servizi al pubblico pur in assenza della struttura tradizionale d'impresa. La DLT ha riconoscimento normativo nell'art. 8-ter del d.l. n. 135/2018 (conv. l. n. 12/2019), che valorizza l'immodificabilità dei dati tramite decentralizzazione e crittografia.

Le DAO hanno struttura orizzontale (non piramidale), gestione "decentrata" a partecipanti e a un software (di norma uno smart contract), che opera su input diretti dei "partecipanti al capitale", solitamente titolari di token con cui condizionano l'attività dell'ente.

Caratteristiche tipiche: autonomia (gestione tramite smart contract anziché persone fisiche) e decentralizzazione (nessun partecipante assume formalmente il ruolo di amministratore né esercita controllo esclusivo). Nate on-line senza riflessione sulla natura giuridica, generano incertezza su due profili: (1) se e a quali condizioni le loro attività siano attività d'impresa in forma collettiva; (2) la disciplina del rapporto tra token holder e tra questi e la DAO.

2. Definizione e descrizione del fenomeno DAO

Utile scomporre l'acronimo nei concetti di "Decentralized Organization" (DO) e "Autonomous".

2.1 Il concetto di "autonomia". Gli autonomous agent

Gli autonomous agent sono enti informatici la cui esistenza dipende dall'uomo solo nella creazione; una volta creati, il funzionamento è indifferente alla volontà dei programmatori (es. i virus informatici, che si replicano autonomamente). Le forme più semplici hanno pochi scopi predefiniti e "muoiono" una volta raggiunti. Realizzare agenti del tutto indipendenti richiede sistemi di IA complessi, capaci di sopravvivere ai mutamenti dell'ambiente informatico. La caratteristica principale: svolgere e riprodurre nel tempo i compiti programmati senza interferenza umana.

2.2 Le Organizzazioni Decentralizzate

Organizzazione non gerarchica, priva di un «organo centrale» da cui passano le decisioni. Per sopperire alla mancanza di controllo gerarchico, le "azioni" sono stabilite ex ante da regole condivise o indotte da meccanismi premiali, affidabili a sistemi informatici (smart contract) che convogliano imparzialmente le azioni verso lo scopo comune.

Contrapposizione con le organizzazioni piramidali tradizionali: in quelle, l'apporto dei livelli inferiori confluisce nell'utilità dei vertici, che ridistribuiscono ricchezza verso il basso. In una organizzazione decentralizzata l'"utilità finale" è raggiunta egoisticamente da ciascun partecipante, non è cumulo di utilità di soggetti subordinati; grazie ai meccanismi premiali, ogni membro raggiunge la propria utilità e, così facendo, crea incidentalmente utilità per altri con obiettivi diversi e non in competizione (esempio: la blockchain di Bitcoin con miner e trader). Le decisioni sono prese in maniera diffusa, attuate con l'approvazione della maggioranza dei votanti; il potere di mettere ai voti un argomento appartiene di norma a tutti i token holder.

2.3 Le DAO. Classificazione ed esempi

Una DAO è un'organizzazione decentralizzata la cui gestione è affidata a un autonomous agent — organizzazione di persone e beni, gestita autonomamente rispetto agli individui che vi partecipano, priva di unità centrale e impianto gerarchico. Ideazione risalente al 2013 (secondo Kaal, al 2005).

Distinzione per autonomia:

DAO completamente autonome — ai token holder solo diritti economici o utilità, nessun diritto amministrativo.
DAO semi-autonome — ai partecipanti sono conferiti anche poteri gestori di "indirizzo".

Classificazione per operatività (tre categorie):

Protocol DAO — gestione di un protocollo decentralizzato (Uniswap, MakerDAO, ICP, Yearn).
Grant o social DAO — scopi filantropici; distribuiscono le somme raccolte a progetti selezionati dai partecipanti (MolochDAO, GitCoin DAO, Big Green DAO).
Investment DAO — raccolgono fondi da investire in progetti imprenditoriali per dividerne gli utili. Vi rientra TheDAO (2016), tra i progetti più citati, considerato una rilevante esperienza di crowdfunding (quasi 100 milioni di dollari in 15 giorni), abbandonato dopo un attacco hacker e il report SEC che riconobbe la natura di "security" ai token. TheDAO non aveva struttura formale: era una mera "entità informatica" che interagiva con l'esterno tramite DAO.LINK (ente di diritto svizzero) e agenti detti "Contractors". [Il fork conseguente all'attacco generò la nascita di Ethereum Classic accanto a Ethereum.]

Uniswap (nella sua versione originaria) è l'esempio perfetto per distinguere investment DAO e protocol DAO: opera come DEX con modello AMM; gli utenti depositano coppie di cripto-attività di pari valore in "pool" gestite da smart contract. Lo scambio segue una formula matematica (i più diffusi mantengono costante il prodotto dei valori — "Constant Product Market Maker"); i liquidity provider ricevono le fee (0,10%–0,30%) in proporzione ai depositi.

2.4 I tentativi di dotare le DAO di una struttura giuridica

Due filoni: creazione di enti no-profit e costituzione di enti societari.

Alcune DAO usano enti associativi come mero "punto di contatto", ma formalmente distinti dalla DAO (soluzione insoddisfacente: lascia aperto il rapporto DAO/token holder).
Progetti DAA e HOPR hanno usato enti no-profit di diritto svizzero (simili alle associazioni italiane) che inglobano anche i partecipanti, formalizzando il rapporto in termini associativi. Ma la struttura associativa non può svolgere liberamente attività lucrative né remunerare adeguatamente il capitale.
dOrg (consulenza blockchain) è tra le prime DAO a costituire una s.r.l., sfruttando l'innovazione del Vermont sulle Blockchain-based Limited Liability Companies (BBLLC) — governance basata su DLT e voto tramite smart contract. Gli autori la giudicano una "superfetazione" affascinante ma non necessaria.
LAO ha costituito una "ordinaria" LLC del Delaware, autodefinendosi fondo di venture capital "member directed" in cui i token holder votano i progetti da finanziare.
3. Le DAO e il diritto delle imprese
3.1 Il problema di fondo: individuare l'impresa (collettiva)

La prima difficoltà è individuare l'imprenditore. Nella formulazione più rigorosa la DAO sarebbe gestita esclusivamente da algoritmi, in contrasto col diritto positivo che presuppone sempre persone fisiche o giuridiche al vertice. Centrale è quindi il "grado" di autonomia: nella fase gestoria l'ingerenza umana non dovrebbe sussistere.

Se il token conferisce solo il potere di esprimersi su proposte di altri (ristretti promotori), senza vincolare la DAO né poterne formulare di nuove, il token holder non è partecipante a un'impresa collettiva: le proposte sono meri "suggerimenti" o "indagini di mercato".
Un'impresa collettiva potrebbe individuarsi se ogni token holder potesse fare proposte vincolanti al raggiungimento di un certo numero di adesioni.
Nella maggior parte dei casi difetta il contratto di società (art. 2247 c.c.: "due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili").

La struttura "parassitaria": come nel rapporto ospite-parassita, i partecipanti non condividono l'intenzione di svolgere in comune un'attività imprenditoriale. Evidente nelle protocol DAO: in Uniswap, il trader partecipa per ricevere un servizio (scambiare cripto-attività), il liquidity provider per ricevere una rendita — nessuna intenzione di attività economica comune. Le DAO sono quindi più simili a "sistemi infrastrutturali" che a imprese collettive.

Nelle investment DAO come TheDAO è astrattamente possibile individuare un'impresa collettiva, specie con sistemi "semi-autonomi" (smart contract per il day-to-day management + decisioni dei token holder). L'effetto è una frammentazione del potere decisionale, distribuito tra token holder e algoritmi. Resta però il problema di qualificare i rapporti tra i partecipanti per identificarne ruoli e responsabilità.
3.2 DAO come imprese collettive

Ove la DAO rientri nell'art. 2247 c.c., è opportuno dotarsi di una struttura societaria per evitare che tutti i token holder siano considerati soci di una società in nome collettivo irregolare, con responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.

3.3 DAO e S.p.a.

Modello prima facie più affine (token ≈ azioni), ma con ostacoli:

L'amministrazione spetta inderogabilmente agli amministratori (art. 2380-bis c.c.); non può essere delegata a un software, né i soci possono affiancarlo senza essere amministratori.
Impossibile un CdA con numero di membri indeterminato (a ogni trasferimento del token seguirebbe il trasferimento della qualità di amministratore).
Unica soluzione (a scapito della decentralizzazione): (1) individuare alcuni token holder come amministratori formali; (2) attribuire statutariamente agli altri token holder-soci un potere autorizzativo il più ampio possibile, nei limiti degli artt. 2380-bis, c. 1, e 2364, c. 1, n. 5, c.c. Gestione condivisa tra amministratori, soci e algoritmi, ma tramite lo "scomodo" sistema dell'autorizzazione.
3.4 DAO a "responsabilità limitata"

Nelle s.r.l. è possibile attribuire compiti gestori direttamente ai soci "in quanto tali", e il metodo assembleare può essere sostituito da metodi decisionali più informali — semplificando la gestione. Ma restano problemi nella circolazione delle quote:

Le quote di s.r.l. non possono essere rappresentate da token con funzione di titoli rappresentativi atti a circolare come le azioni. I token sarebbero solo strumenti di «comunicazione» dell'intenzione di trasferire la partecipazione.
Metodo alternativo ex art. 100-ter TUF: intestazione delle quote a un intermediario autorizzato; il trasferimento avviene "mediante semplice annotazione nei registri tenuti dall'intermediario" (comma 2-bis), senza necessità di contratto scritto (comma 2-quater). L'intermediario può usare uno smart contract per la tenuta dei registri; il trasferimento gli è reso noto tramite trasferimento dei token corrispondenti. Lo statuto della società-DAO può prevedere tale sistema come metodo di circolazione esclusiva, garantendo il diritto di recesso (art. 2469 c.c.) ai soci che vogliano l'intestazione diretta o metodi tradizionali. Il presupposto della raccolta in forma di equity crowdfunding non snatura la creazione della DAO (TheDAO nacque da una ICO, compatibile con l'equity crowdfunding); collegata è la figura della DAICO (Decentralized Autonomous Initial Coin Offering, teorizzata da Buterin, 2018), che fonde DAO e ICO rilasciando le somme al proponente con cadenza predeterminata.
In alternativa, senza equity crowdfunding, si può replicare l'intestazione fiduciaria delle quote tramite una società fiduciaria autorizzata, che riceve mandato da ogni partecipante di trasferire le quote ed esercitare i diritti secondo istruzioni via token e smart contract — meccanismo che richiama quello di Monte Titoli S.p.a. prima della legge del 1986 (dematerializzazione "ante litteram").
4. Ripensare le DAO come infrastrutture

Nonostante i tentativi (anche giurisprudenziali) di ravvisare nella DAO un'impresa collettiva, l'adozione di una forma societaria è più un'opzione che una sicura conseguenza. I nuovi modelli organizzativi da DLT non sono pienamente compatibili col diritto societario, tanto più quando la DAO assomiglia a un'infrastruttura che favorisce l'interazione tra soggetti piuttosto che a un'impresa in sé. I servizi di una DAO raramente possono qualificarsi come offerti da un'impresa collettiva. Il legislatore dovrà predisporre regole per tali infrastrutture, non regole che presuppongano l'esistenza di un'impresa collettiva come offerente dei servizi.